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SOCI FONDATORI E STATUTO

SOCI FONDATORI

     L'Associazione Amici del Cuore di Camposampiero e della Strada del Santo è nata il 3 febbraio 1997, con atto del notaio Giorgio Merone in Camposampiero, per volontà e merito delle seguenti persone in qualità di SOCI FONDATORI.

I  loro nomi sono:

- Enzo Mantovani

- Galileo Beghin

- Italo Bano

- Nilo Checchin

- Marisa Campagnolo

- Romano Barbiero

- Mario Volpato

- Carlo Meneghini

- Eugenio Zoccarato

  ONLUS 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

     La nostra Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto Dirigenziale n. 145 del 14/11/2003, con classificazione:  PD0599.

  Clicca sull'icona per aprire la conferma dell'iscrizione

Entra nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato

(Cercare in: Provincia PD - pag. 8)

Percorso:

1 -entrare nel Portale Regionale delle Politiche Sociali  cliccando sulla stessa denominazione in blu; 

2 -cliccare su "Non Profit" dal menù in alto sotto la testata;

3 -nel menù a sinistra intitolato "Non Profit"  cliccare sulla voce "Nel territorio";

4 -nella cartina del Veneto che apparirà sulla nuova pagina, cliccare su "Padova"

5 -ora sei arrivato nella pagina che cercavi, basta solo un clic sulla lettera A in alto ed uno sulla pag. 09 in basso (se non trovi il nostro nominativo, cerca in ordine  alfabetico nelle pagine prossime a quella indicata). 

Nota: Gli aggiornamenti del sito regionale possono far cambiare numero di pagina da un giorno all'altro, ma il percorso dovrebbe rimanere.

                                                                                                                                     

       Clicca per scaricare lo STATUTO in formato Word                                           oppure in formato PDF

Il presente Statuto, già modificato dalle Assemblee Straordinarie del 02.09.99 – 07.11.2002  - 16.06.2003, ha subito una nuova serie di importanti modifiche con l'Assemblea Straordinaria del 25 marzo 2010, che l'ha approvato all'unanimità adeguandolo alle disposizioni ispirate dalla Dgr n° 4314 del 29/12/2009. Le finalità originali, gli organi sociali e le regole di democrazia interna sono tuttavia rimaste immutate nella formulazione voluta e sottoscritta dai soci fondatori.

S T A T U T O

della

«ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI CAMPOSAMPIERO E DELLA STRADA DEL SANTO»,

con sede in Camposampiero Piazza Vittoria n. 6/2

Cod. Fiscale 92132560282

 

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 25 marzo 2010

 

 Art. 1 – Denominazione e sede

     E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata <<ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI CAMPOSAMPIERO E DELLA STRADA DEL SANTO>>.

     L’associazione ha sede in Camposampiero Piazza Vittoria n. 6/2 e potrà inoltre istituire sezioni nei luoghi che ritenga opportuno, previa approvazione di un regolamento di funzioni.

     Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 -  Statuto – Efficacia – Interpretazione

     L’organizzazione di volontariato <<Associazione Amici del Cuore di Camposampiero e della Strada del Santo>> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

     L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

     Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

     Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 -  Durata e ambito di operatività territoriale

     La durata dell’Associazione è illimitata e l’ambito di intervento è limitato al territorio della Regione Veneto, nella Provincia di Padova.

ART. 4 – Finalità e ambito di attività

     L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito socio-sanitario, principalmente nel settore delle persone colpite da malattie cardiache, mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi:  

-          promuovere, alla luce dei nuovi orientamenti di cardiologia sociale, incontri, dibattiti, congressi sia culturali che ricreativi sul tema della cardiopatia e delle problematiche cardiache in generale;

-          realizzare una maggiore sensibilizzazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei cardiopatici;

-          diffondere la prevenzione e la riabilitazione cardiologica.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

-          Organizzazione di conferenze mediche divulgative per gli associati e per il pubblico (riguardanti le malattie cardiocircolatorie ed anche altre patologie). Le conferenze hanno principalmente l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei fattori di rischio al fine di promuovere la prevenzione e la tutela della salute dei cittadini. Tutte le conferenze (di norma una in primavera ed una in autunno) sono tenute gratuitamente da medici specialisti volontari.

-          Collaborazione con le scuole per l’educazione sanitaria mediante la tenuta di conferenze mediche atte a sensibilizzare gli studenti all’adozione di adeguati stili di vita, al fine di prevenire le malattie cardiocircolatorie e non solo.  

-          Promozione della socializzazione mediante l’organizzazione di gite collettive di carattere culturale e ricreativo, di incontri conviviali, di passeggiate collettive e partecipazione a manifestazioni istituzionali dei Comuni ai quali l’associazione è iscritta.

-          Organizzazione della ginnastica riabilitativa e di mantenimento per i cardiopatici, effettuata in palestra con fisioterapisti laureati e la consulenza di un cardiologo. L’attività fisica di mantenimento costituisce parte integrante della terapia farmacologica e produce nel cardiopatico effetti positivi sia fisici che psicologici, oltre a favorire la socializzazione e l’amicizia tra i partecipanti.

-          Attuazione di Giornate di Sensibilizzazione in piazza, con controlli gratuiti ed anonimi alla popolazione di alcuni fattori di rischio cardiovascolare (misurazione della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa, del giro vita, del peso e dell’altezza con calcolo dell’indice di massa corporea).

      A ciascuno intervenuto viene rilasciato un foglio recante i dati rilevati, con l’invito a  
      farlo vedere al proprio medico. Tutte queste operazioni vengono effettuate
      mediante la collaborazione operativa volontaria e gratuita di personale
      infermieristico professionale e, possibilmente, in collaborazione sinergica con altre
      associazioni.

-          Celebrazione della Giornata Mondiale del Cuore nella domenica stabilita ogni anno (in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Camposampiero) per sensibilizzare i cittadini ad effettuare gli opportuni controlli per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

-    Distribuzione gratuita di opuscoli informativi sullo stile di vita in tutte le
     manifestazioni descritte.

     -    Distribuzione di Calendari educativi dello stile di vita a  tutte le scuole elementari,
          medie e superiori del Camposampierese per la loro esposizione nelle aule attive.

 Art. 5 -  Apoliticità e aconfessionalità

     L’Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

Art. 6  - Ammissione

     - Sono soci ordinari le persone fisiche che inoltrano domanda scritta di adesione all’Associazione e ne condividono gli scopi, impegnandosi concretamente a realizzarli. La loro ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. Il mancato versamento della quota annuale ne comporta la decadenza. 

     - L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.                            
     - Sono soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti e/o donazioni significative a favore dell’Associazione.                                                                                              
     - Sono soci Onorari coloro che per riconosciuti meriti scientifici, culturali ed associativi vengono nominati dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell’Assemblea nella prima riunione utile.                                                      
     - La qualifica di socio Sostenitore e socio Onorario non comporta il versamento di alcuna quota associativa.    

     - Possono essere soci solo le persone fisiche. Hanno tutti diritto di voto.

     - Le persone giuridiche non possono essere soci. Ad esse possono essere attribuite benemerenze che non comportano diritto di voto.

                                                 
Art. 7 - Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali. 

 Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

     - La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

     - L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.

     - La qualità di socio si perde anche per qualsiasi attività, diretta o indiretta, mirante a politicizzare la propria adesione od il proprio contributo all’attività dell’associazione sì da renderla strumento di interessi non conformi agli scopi previsti dallo statuto;

     - L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Art. 9 - Organi dell’Associazione

      Sono organi dell’Associazione:

     a) l’Assemblea generale;

     c) il Consiglio Direttivo;

     b) il Presidente;

     d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

     e) il Consiglio dei Probiviri.

Art. 10 -  Nomine a titolo onorario

     E’ prevista la nomina di Presidente e di soci onorari. Il titolo di socio onorario viene conferito dall’Assemblea su proposta di soci e/o del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – L’Assemblea Generale

    L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.

     L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

     Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

     Le deliberazioni delle assemblee sono prese a maggioranza dei votanti e vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

     L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.

     I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

     Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci. Il verbale è sottoscritto anche da due scrutatori qualora l’Assemblea generale abbia provveduto alle loro nomine nel caso sia stata decisa la votazione a scrutinio segreto anziché per alzata di mano.

Art. 12 – Compiti dell’Assemblea Generale

     L’assemblea provvede a:

  • approvare il conto consuntivo, nonché quello preventivo di ogni esercizio, che si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Consiglio dei Probiviri;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 13 - Convocazione  dell’Assemblea

     L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

     La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

     L’Assemblea Generale ordinaria, che approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo, deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

     Hanno diritto a partecipare all’assemblea dell’Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

     Le assemblee saranno valide in prima convocazione se presenti almeno la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno, trascorsa mezz’ora dalla prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

     E’ ammessa una sola delega per partecipante.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

     L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

     Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 – Assemblea straordinaria

     L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

     Non è ammessa la 2° convocazione dell’assemblea straordinaria.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

-          Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione

   ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi    
   generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente
   e dalla quale può essere revocato.

-          Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari minimo di sette o massimo di nove membri eletti dall’Assemblea generale dei soci, che durano in carica tre anni e decadono dopo due mandati consecutivi.

-          Fa parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, in qualità di consulente tecnico- scientifico, il Responsabile della Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale di Camposampiero.

-          Nell’Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere un massimo di preferenze pari a 2/3 dei componenti da eleggere.

-          In caso di cessazione per qualsiasi motivo di unmembro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo sostituisce con il primo dei non eletti nella precedente elezione, rimanendo in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

-          Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive e di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 17 –  Consiglio Direttivo – le riunioni

      -  Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno o comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando venga effettuata specifica richiesta al Presidente almeno da tre componenti del Consiglio Direttivo.

     -  Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano.

     -  Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

     -  Dopo due assenze consecutive ingiustificate o quattro assenze consecutive anche se giustificate, il componente si considera decaduto e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 18 –  Consiglio Direttivo - compiti

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

     1)  Eleggere nel proprio seno il Presidente, un Vicepresidente vicario, il Segretario e il Tesoriere che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

     2) Assumere tutte le iniziative necessarie per l’attuazione delle attività approvate dall’Assemblea per il raggiungimento delle finalità associative.    

     3)  Predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della Presidenza.

     4) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione.

     5)  Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

     6)  Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

     7)  Deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci, da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea.

     8)  Approvare il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute dai soci a favore dell’Associazione.

     9) Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a circoli, ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

     10)  Deliberare sull’eventuale trasferimento della sede dell’Associazione.

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione:

     a) viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.  

     b) dura in carica quanto il Consiglio Direttivo medesimo e cessa per scadenza del         
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca da parte del Consiglio     
Direttivo stesso;

     c) rappresenta l’Associazione ad ogni effetto;

     d) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

     e) ha la firma di qualsiasi atto e documento dell’Associazione;

     f) non può delegare i poteri di firma e di rappresentanza; in caso di impedimento del Presidente è il Vice Presidente che lo sostituisce;

     g) prende, in caso di urgenza, le decisioni che ritiene necessarie e che sottoporrà alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo;

     h) almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

      i) La nomina del Presidente deve essere comunicata all’ufficio regionale e all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Art. 20 – Vicepresidente

     Il Vicepresidente dell’Associazione viene eletto con voto palese a maggioranza fra i componenti del Consiglio Direttivo.

     Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

     Non è possibile prevedere la figura di più Vicepresidenti.

Art. 21 -  Il Segretario

     Il Segretario dell’Associazione:

     - viene eletto dal Consiglio Direttivo e ha diritto di voto in quanto componente del Consiglio Direttivo;

     - provvede alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio stesso;

     - cura la convocazione delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo;

     - certifica il diritto dei soci a partecipare alle assemblee;

     - disbriga la corrispondenza ordinaria;

     - aggiorna l’elenco dei soci e delle cariche sociali;

     - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese previa ratifica del   Presidente o in sua assenza del Vice Presidente;

     - cura la tenuta dei documenti e dei libri contabili nelle forme d’uso;

     - tiene l’inventario dei beni dell’Associazione;

     - procede a periodiche verifiche contabili e di cassa con il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

     - esamina e controlla il conto consuntivo e lo accompagna con una relazione che verrà sottoposta all’Assemblea dei Soci.

Art. 22 – Il Tesoriere

     Qualora il Consiglio Direttivo decida di nominare il Tesoriere, che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo stesso, si provvederà a redigere un apposito regolamento che armonizzi alcuni compiti del Segretario con quelli del Tesoriere.

Art. 23 – Gratuità dell’attività svolta

     Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute previa ratifica del Consiglio Direttivo

     L’attività di volontariato svolta da tutti i soci, compresi quelli che detengono cariche associative, si intende prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione associativa, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

     Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione (Art. 2 –  Legge 11 agosto 1991, n. 266).

     Tutti i rimborsi delle spese sostenute dai soci sono soggetti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Sindaci Revisori

      L’Assemblea ordinaria nomina i Sindaci Revisori che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

     Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti che possono essere anche non soci.

     Il Collegio nomina fra i suoi membri un Presidente. I Sindaci Revisori debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione.

     I Sindaci Revisori potranno essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberativo. 

Art. 25 - Probiviri 

      L’Assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che durano in carica tre anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto di tre membri e di un supplente. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.

     Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato.

     Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere esaminate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati, entro 60 giorni: il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale

Art. 26 – Risorse economiche

     Le risorse economiche dell’organizzazione sono quelle ammesse dalla Legge 266/1991 e cioè:

  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • quote sociali;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

Art. 27 -  I Beni

     I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

     I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

 Art. 28 – Divieto di distribuzione degli utili

      L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

      L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. 

Art. 29 -  Proventi da attività marginali

     I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.

     L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.

Art. 30 – Bilancio

    - I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

    - Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

    - Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 31 -  Convenzioni

     Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

     Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 32 - Dipendenti e collaboratori

     L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

     I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

     I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 33 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

     Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 34 - Responsabilità della organizzazione

     L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 ART. 35 - Assicurazione dell’organizzazione

     L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 36 –  Scioglimento e devoluzione del patrimonio

     Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

     In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 Art. 37 – Disposizioni Finali

     Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia  ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

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